Art. 4.
(Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;

          b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente

 

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alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.